Art. 12.

      1. I benefìci di cui agli articoli 9 e 10 sono concessi in favore dei soggetti che si obbligano per un periodo non inferiore a cinque anni a non alienare i beni acquistati o ristrutturati, fatto salvo il caso di vendita e successivo riacquisto, entro un anno dall'alienazione, di altro immobile ricadente nella zona franca.